Statuto

1. GENERALITÀ
Art.1 È costituita una associazione retta dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero denominata “Insieme Per La Pace” con sede e domicilio legale a Signôra Valcolla e regolata dal presente statuto.
Art.2 Scopo dell’associazione è la promozione e lo svolgimento di attività ed opere di umana solidarietà e cultura. L’associazione favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto. In particolare:

  • Promuove studi, ricerche, convegni, seminari tendenti alla divulgazione ed affermazione dei principi di fratellanza e giustizia sociale.
  • Promuove raccolte di fondi da destinare alla concessione di aiuti morali e materiali alle persone più bisognose.
  • Promuove ogni iniziativa che possa contribuire al raggiungimento del proprio fine istituzionale.
  • Cura e sviluppa scambi culturali e umanitari con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini.
2. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.3 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale. Le risorse necessarie al coseguimento dei fini istituzionali derivano:

  • Dalle quote sociali.
  • Dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei soci o per liberalità di terzi.
  • Dai beni acquisiti a titolo oneroso.
  • Dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall’associazione.
  • Dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di esercizio, saranno destinate al raggiungimento dei fini sociali.

Art.4 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro 2 mesi, verrà predisposto dal comitato direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’assemblea generale ordinaria.
3. I SOCI
Art.5 L’ associazione si compone di:

  • Soci attivi coloro che avranno versato la tassa sociale e dimostreranno un interesse diretto e personale per gli scopi dell’associazione.
  • Soci contribuenti le persone o gli enti che versano un contributo annuale o finanziano azioni dell’associazione (padrinati), ma che non svolgono nessuna attività nell’associazione.
  • Soci juniores coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni e che avranno versato la tassa sociale. Non hanno diritto di voto.
  • Soci onorari coloro che, per particolare benemerenza verso l’associazione sono proclamati tali dall’assemblea su proposta del comitato. Il socio onorario gode dei medesimi diritti del socio attivo, ma non è soggetto all’obbligo del pagamento della tassa sociale.
Art.6 Le persone che desiderano fare parte dell’associazione devono presentare al comitato una domanda scritta di ammissione. L’accettazione o il rifiuto della domanda è di competenza del comitato, il quale non è tenuto a motivare le sue decisioni.
Art.7 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indennità. La morosità verrà dichiarata dal comitato. L’indennità dall’assemblea dei soci.
4. ORGANI SOCIALI
Art.8 Essi sono:

  • L’assemblea generale dei soci
  • Il comitato direttivo
  • I revisori dei conti

L’assemblea generale ordinaria è l’organo supremo dell’associazione. Essa è convocata dal comitato, una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio.
Assemblee generali straordinarie possono aver luogo se il comitato lo ritiene necessario o su proposta motivata e firmata da almeno un quinto dei soci attivi. L’assemblea decide sulle questioni all’ordine del giorno, in particolare sono di sua competenza:

  • L’approvazione del verbale della seduta precedente.
  • La nomina del presidente, del comitato e dei revisori dei conti.
  • L’approvazione dei conti ed il discarico all’amministrazione uscente.
  • Le modifiche al presente statuto.
  • La tassa sociale dei soci attivi e contribuenti.
  • L’esclusione di un socio.

Tutte le altre decisioni che la legge deferisce all’assemblea.

Art.9 L’assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno 14 giorni prima della data stabilita e comunicata ai soci per iscritto con l’elenco delle trattande.
Art.10 L’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Essa è presieduta dal presidente del comitato o, in sua vece dal vice presidente o da un membro. Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti (metà + 1).
Art.11 La revisione dello statuto sociale puo’ avvenire unicamente con l’adesione dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art.12 Il comitato è composto da un numero variabile di soci aventi il diritto di voto, da 5 a 6. Essi restano in carica 1 anno e possono essere rieletti. Se un membro del comitato dimissiona durante l’anno sociale, esso può essere sostituito subito dal comitato stesso, a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea generale.
Art.13 Il comitato rappresenta l’associazione di fronte a terzi, per esso firmerà il presidente o il vicepresidente congiuntamente con un altro membro del comitato.
Art.14 In seno al comitato verranno nominati ogni anno:

  • il vicepresidente
  • il segretario
  • il cassiere

Il comitato è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell’assemblea generale. Esso decide gli interventi umanitari e la destinazione degli aiuti finanziari, porta a compimento le deliberazioni dell’assemblea generale, ne allestisce l’ordine del giorno, provvede all’amministrazione generale, elabora i regolamenti per il buon funzionamento dell’associazione.

Art.15 I revisori dei conti sono due e vengono nominati dall’assemblea generale su proposta del comitato. Essi controlleranno l’amministrazione del cassiere che chiuderà i conti al 31 dicembre di ogni anno e presenteranno il loro rapporto scritto all’assemblea generale ordinaria. Restano in carica un anno e sono rieleggibili.
5. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.16 L’associazione si scioglie per decisione dell’assemblea generale con l’adesione della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
Art.17 In caso di scioglimento, l’assemblea generale prenderà le decisioni necessarie per la liquidazione e per la destinazione dell’eventuale patrimonio sociale esistente.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Art.18 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.