1. | GENERALITÀ | |
Art.1 | È costituita una associazione retta dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero denominata “Insieme Per La Pace” con sede e domicilio legale a Signôra Valcolla e regolata dal presente statuto. | |
Art.2 | Scopo dell’associazione è la promozione e lo svolgimento di attività ed opere di umana solidarietà e cultura. L’associazione favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto. In particolare:
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2. | PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI | |
Art.3 | L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale. Le risorse necessarie al coseguimento dei fini istituzionali derivano:
Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di esercizio, saranno destinate al raggiungimento dei fini sociali. |
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Art.4 | L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro 2 mesi, verrà predisposto dal comitato direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’assemblea generale ordinaria. | |
3. | I SOCI | |
Art.5 | L’ associazione si compone di:
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Art.6 | Le persone che desiderano fare parte dell’associazione devono presentare al comitato una domanda scritta di ammissione. L’accettazione o il rifiuto della domanda è di competenza del comitato, il quale non è tenuto a motivare le sue decisioni. | |
Art.7 | La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indennità. La morosità verrà dichiarata dal comitato. L’indennità dall’assemblea dei soci. | |
4. | ORGANI SOCIALI | |
Art.8 | Essi sono:
L’assemblea generale ordinaria è l’organo supremo dell’associazione. Essa è convocata dal comitato, una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio.
Tutte le altre decisioni che la legge deferisce all’assemblea. |
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Art.9 | L’assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno 14 giorni prima della data stabilita e comunicata ai soci per iscritto con l’elenco delle trattande. | |
Art.10 | L’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Essa è presieduta dal presidente del comitato o, in sua vece dal vice presidente o da un membro. Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti (metà + 1). | |
Art.11 | La revisione dello statuto sociale puo’ avvenire unicamente con l’adesione dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. | |
Art.12 | Il comitato è composto da un numero variabile di soci aventi il diritto di voto, da 5 a 6. Essi restano in carica 1 anno e possono essere rieletti. Se un membro del comitato dimissiona durante l’anno sociale, esso può essere sostituito subito dal comitato stesso, a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea generale. | |
Art.13 | Il comitato rappresenta l’associazione di fronte a terzi, per esso firmerà il presidente o il vicepresidente congiuntamente con un altro membro del comitato. | |
Art.14 | In seno al comitato verranno nominati ogni anno:
Il comitato è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell’assemblea generale. Esso decide gli interventi umanitari e la destinazione degli aiuti finanziari, porta a compimento le deliberazioni dell’assemblea generale, ne allestisce l’ordine del giorno, provvede all’amministrazione generale, elabora i regolamenti per il buon funzionamento dell’associazione. |
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Art.15 | I revisori dei conti sono due e vengono nominati dall’assemblea generale su proposta del comitato. Essi controlleranno l’amministrazione del cassiere che chiuderà i conti al 31 dicembre di ogni anno e presenteranno il loro rapporto scritto all’assemblea generale ordinaria. Restano in carica un anno e sono rieleggibili. | |
5. | SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE | |
Art.16 | L’associazione si scioglie per decisione dell’assemblea generale con l’adesione della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. | |
Art.17 | In caso di scioglimento, l’assemblea generale prenderà le decisioni necessarie per la liquidazione e per la destinazione dell’eventuale patrimonio sociale esistente. | |
6. | DISPOSIZIONI FINALI | |
Art.18 | Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero. |
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